Descrizione
Obiettivi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Correttivo Ter il Governo ha esteso normativamente ai Revisori legali dei conti, anche di piccole SRL, l’obbligo di segnalazione dello stato di crisi, con nuove necessità di controllo e verifica che, qualora non esercitato tempestivamente, potrebbe determinare nuove responsabilità.
Obiettivo del webinar è quello di definire
• l’attività di controllo dei Sindaci (e dei revisori) sulla verifica dell’adeguato assetto societario e gli eventuali obblighi di segnalazione
• La documentazione necessaria per dimostrare la presenza degli adeguati assetti
Docenti
Cesare Spezia, ODCEC Milano- Commissione Finanza e Controllo di Gestione ODCEC MI
Marcello Pollio, Pubblicista ODCEC Genova – Equity Partner Bureau Plattner
L’evento è accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili per il rilascio di crediti CFPO
ODCEC: inoltrata richiesta 3 CFP (3 cfp materia C.2.13)
MEF: inoltrato richiesta 3 crediti caratterizzanti (A.1.10)
(I crediti Mef possono essere maturati solo se si è Commercialisti iscritti ad un qualsiasi ODCEC d’Italia)
Programma
Le verifiche da parte degli organi di controllo e la rendicontazione periodica
• Estensione dell’obbligo di segnalazione della crisi ai Revisori dopo il Correttivo 3
• La valutazione dell’adeguatezza dei sistemi organizzativi, amministrativi e contabili da parte dell’Organo di Controllo
• La vigilanza da parte degli organi di controllo sull’adeguatezza degli assetti aziendali obbligatori: test e procedure
– I segnali di crisi: la segnalazione della crisi; l’analisi della precrisi; la valutazione della assenza di crisi
– strumenti di monitoraggio: cosa e quando verificare
– il set documentale per il revisore
– I punti di attenzione per le PMI e le nano imprese
• Redazione di apposita reportistica e rendicontazione, con valore legale, ai fini della opponibilità in giudizio
Prezzo
€ 110,00 + IVA – a partecipante
* per gli Enti Locali esente Iva ex art. 10, Dpr. n. 633/72, così come modificato dall’art. 4 della Legge n. 537/93), in tal caso sono a carico dell’Ente € 2,00 quale recupero spese di bollo su importi esenti

